NOLEGGIO ALLESTIMENTI EVENTI MILANO

Condizioni di Noleggio

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
a) Con il presente contratto la società Luxury Noleggio s.r.l. (in seguito “il Locatore”) si obbliga a far godere in noleggio al Locatario – che accetta – le attrezzature ed il materiale per lo svolgimento di attività di catering e affini così come descritte nella proposta di noleggio (Preventivo) al prezzo e per il tempo ivi indicati, nei limiti e secondo le previsioni contrattuali espresse nelle presenti condizioni generali di noleggio.
b) Avendone la piena proprietà, la società Luxury Noleggio s.r.l. concede in noleggio al Locatario, al prezzo e per il periodo convenuto, il materiale così come indicato nella proposta di noleggio, pulito e confezionato in apposito imballaggio, nonché in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, idoneo, funzionante e funzionale all’attività di catering ed allestimento di eventi in genere ed affini.
 
2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
a) A titolo di Proposta Irrevocabile di Noleggio, il Locatario dovrà trasmettere via mail al Locatore la proposta di noleggio e le Condizioni Generali di Contratto, debitamente timbrati e sottoscritti con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante del Locatario.
d) Il contratto si perfezionerà allorquando il Locatario invierà alla Luxury Noleggio s.r.l. l’accettazione scritta della Proposta Irrevocabile di Noleggio, a mezzo posta elettronica.
 
3. OBBLIGHI DEL LOCATARIO.
Il Locatario si obbliga a:
a) Fornire informazioni corrette e veritiere sulle proprie generalità, sui dati societari e di fatturazione.
Comunicare tassativamente se il luogo di consegna si trova in zona ZTL (se si, l’autorizzazione al transito sarà a Vs. carico), zona Mercati Area Pedonale e/o sosta/carico-scarico.
Inoltre informazioni di impedimenti agli accessi della location (misure ristrette in larghezza, altezza ecc.), se vi è la presenza di area intera per carico/scarico e se si possono usare o meno carrelli per la movimentazione dei beni.
In caso di richiesta di FACCHINAGGIO/ALLESTIMENTO dovrà fornire layout e disposizione delle attrezzature noleggiate, comunicare eventuale presenza o meno di ascensori/montacarichi utilizzabili e relative misure, e eventuali consegne a piani diversi dal piano strada. Qualora il Locatario fornisca informazioni errate, incomplete e/o non veritiere, tali da comportare maggiori costi rispetto a quanto concordato, il Locatario dovrà rimborsare tali maggiori costi che saranno quantificati, ad insindacabile giudizio, dalla società Luxury Noleggio s.r.l. e inseriti in fattura.
b) Qualora il FACCHINAGGIO/ALLESTIMENTO non fosse richiesto, il locatario ha:
– l’obbligo di fornire il nome di un referente che si troverà in loco per consegna/ritiro;
– per la sola fase del ritiro, lo stesso locatario, dovrà TASSATIVAMENTE far ritrovare tutta la merce in un punto prestabilito in fase di
consegna senza provvedere al lavaggio, accuratamente reimballati negli appositi contenitori e secondo le medesime modalità in cui erano
ricoverati i beni al momento della consegna.
c) Corrispondere il corrispettivo del noleggio delle attrezzature richieste, nonché le spese accessorie (a titolo esemplificativo trasporto,
allestimento, facchinaggio, ecc.) con le modalità ed entro i termini indicati nella proposta di noleggio. I termini di pagamento sono da intendersi essenziali ed il ritardo nel pagamento, anche di un solo giorno, comporterà l’applicazione di interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002, successive integrazioni e modifiche. Resta inteso che il Locatario si obbliga anche a saldare i corrispettivi dovuti per eventuali precedenti noleggi.
d) Riconsegnare tutto il materiale e le attrezzatture oggetto di noleggio così come elencati nella proposta di noleggio in perfetto stato di efficienza senza provvedere al lavaggio, accuratamente reimballati negli appositi contenitori messi a disposizione dalla Luxury Noleggio s.r.l. e secondo le medesime modalità in cui erano ricoverati i beni al momento della consegna.
e) Presenziare alla verifica in contraddittorio della merce in restituzione e sottoscrivere il modulo di riconsegna fornito dal Locatore ed indicante la quantità e la qualità della merce riconsegnata o, in alternativa, emettere documento di trasporto di reso a cura del Locatario, accettando espressamente che la mancata emissione del documento di trasporto di reso o l’assenza al momento della verifica o l’abbandono della verifica e, in ogni caso, la mancata sottoscrizione di detto modulo di riconsegna comporterà la decadenza del Locatario dal diritto di muovere successive contestazioni rispetto agli addebiti che potranno essere avanzati dal Locatore, secondo le presenti condizioni generali di contratto.
f) Verificare entro e non oltre quattro ore dalla consegna (indipendentemente da quando venga effettuata) se il materiale è conforme a quello richiesto per qualità e quantità così come indicato nella Proposta Irrevocabile di Noleggio, decadendo da ogni azione e/o contestazione a riguardo e rimanendo inteso, pertanto, che i beni consegnati siano in ottimo stato di manutenzione, privi di danneggiamenti, conformi alle quantità e qualità richieste e, in ogni caso, idonei ed adeguati alle finalità ed agli interessi che il Locatario intende perseguire con il noleggio, dispensando il Locatore da ogni onere processuale probatorio in merito.
g) Corrispondere il valore totale del bene danneggiato totalmente o parzialmente, o mancante al momento del conteggio del ritiro. Tale prezzo è riportato subito sotto la descrizione del bene stesso in Preventivo ed è calcolato per l’effettivo riacquisto del bene “a nuovo”.
h) Custodire la merce noleggiata utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. per tutta la durata del noleggio, sino alla riconsegna della merce al Locatore, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità di perdite, furti, danneggiamenti, deterioramenti e/o alterazioni, per qualunque causa anche se non imputabili al Locatario, atti a diminuirne il valore o a renderla inutilizzabile per successivi noleggi a terzi.
i) Sollevare o comunque tenere indenne da ogni responsabilità civile il Locatore per qualsivoglia pretesa avanzata da terzi a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, a persone e/o cose, causati e/o anche solo occasionati dall’utilizzo dei beni noleggiati.
 
4. DURATA DEL CONTRATTO, RITARDATA O MANCATA RICONSEGNA DEI BENI NOLEGGIATI.
a) Il contratto avrà la durata indicata nella proposta di noleggio e comunque si intende in genere, se non diversamente specificato, per Evento/Giorno singolo (indipendentemente dal giorno di consegna/ritiro). Il termine di restituzione indicato nella proposta di noleggio è da considerarsi tassativo ed improrogabile, salvo diverso accordo tra le parti. L’anticipata riconsegna non potrà costituire motivo di riduzione del corrispettivo dovuto per il noleggio e, pertanto, il Locatario sarà comunque tenuto a pagare al Locatore l’intero corrispettivo pattuito, sino al termine del noleggio.
b) La riconsegna dei beni dovrà avvenire tempestivamente nel luogo, giorno ed orario indicato nella proposta irrevocabile di noleggio.
Fermo il corrispettivo concordato per il noleggio dei beni, in caso di ritardata consegna di tutto o parte dei beni noleggiati, il Locatario corrisponderà al Locatore, per ogni giorno di ritardo, una maggiorazione pari al 30% del complessivo prezzo convenuto per il noleggio. La somma sarà dovuta a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. in ragione dell’inadempimento del Locatario.
c) Il materiale confermato con Proposta Irrevocabile di Noleggio, anche se usato parzialmente (vedi tovagliato, Mise en Place e articoli similari) deve essere ugualmente pagato per il numero richiesto e per i multipli contenuti in Casse/Ceste di trasporto e lavaggio stoviglie (ovvero se una Cesta di bicchieri ha la capienza di 25 non si possono richiedere e pretendere 16 unità degli stessi, saranno comunque inviati e conteggiati multipli di 25), non è possibile chiedere lo scorporo o frazionamento del pagamento solo per i beni adoperati.
 
5. DEPOSITO CAUZIONALE.
a) A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in contratto dal Locatario, ivi compreso l’obbligo di pagamento del prezzo di noleggio del presente contratto e/o di precedenti ordini non saldati, nonché di riconsegna dei beni noleggiati nell’ottimo stato d’uso ricevuto, il Locatore avrà la facoltà di richiedere una somma infruttifera a titolo di deposito cauzionale che, se pretesa, il Locatario dovrà corrispondere al momento della conclusione del contratto e, comunque, prima della consegna dei beni oggetto del noleggio.
b) Il deposito cauzionale di cui al precedente punto sarà restituito dal Locatore al Locatario al momento della verifica positiva della quantità e della qualità della merce riconsegnata, sempre che il Locatario abbia corrisposto quanto dovuto a titolo di corrispettivo del noleggio del presente contratto e/o di precedenti ordini di noleggio non saldati.
 
6. CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MERCE.
a) Salvo diversi accordi, riportati in Preventivo, tutto il materiale noleggiato viene lasciato dai nostri operatori nelle immediate vicinanze dello scarico ovvero nel luogo dove i nostri mezzi riescono ad arrivare. Poi sarà cura del cliente provvedere, con il proprio personale, allo spostamento del materiale stesso.
b) Dal momento della consegna della merce noleggiata, il Locatario si farà custode e garante della stessa e risulterà unico responsabile fino alla riconsegna in favore del Locatore, così come previsto e disciplinato alla precedente clausola 3.h).
c) Luogo e modalità di riconsegna della merce noleggiata.
b.1.) Tenuto conto delle difficoltà di verificare in contraddittorio lo stato della merce noleggiata, (e così a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: per l’orario di ritiro, per la quantità della merce noleggiata, per il ritiro della merce ad opera di personale esterno del Locatore ecc.), le parti convengono che nel caso di ritiro dei beni a cura della società Luxury Noleggio s.r.l. presso il luogo indicato nel contratto dal Locatario, la verifica della quantità e della qualità della merce noleggiata in restituzione verrà eseguita, in contraddittorio tra le parti come meglio infra specificato, presso il magazzino della società Luxury Noleggio s.r.l., nel corso della mattinata del giorno successivo al ritiro, salvo diverso accordo tra le parti come formalizzato all’interno della proposta di noleggio. Il Locatario accetta che il trasporto della merce noleggiata venga fatta a cura del Locatore, ma a rischio dello stesso Locatario. Pertanto, dichiara sin d’ora che lo stato e la quantità della merce noleggiata che risulterà all’esito della verifica in contraddittorio è pari, per quantità e qualità, a quella presa in consegna dalle persone incaricate per il ritiro dalla società Luxury Noleggio s.r.l.
Pertanto, il Locatario dichiara di rinunciare a qualunque eccezione e/o domanda volta ad accertare che eventuali danni e/o mancanze di merce siano imputabili al trasporto e/o comunque al trasportatore.
b.2.) Nel caso di riconsegna della merce noleggiata a cura del Locatario, la verifica della quantità e della qualità della merce noleggiata verrà eseguita presso il magazzino della società Luxury Noleggio s.r.l., in contraddittorio tra le parti, al momento della riconsegna, nel giorno ed all’orario indicato nella proposta di noleggio.
d) La verifica in contraddittorio avrà luogo per accertare la quantità e la qualità della merce riconsegnata e, all’esito dell’accertamento, verrà compilato e sottoscritto il modulo di riconsegna. Nel caso di merce mancante il Locatore emetterà fattura di vendita per il prezzo di acquisto indicato nella proposta irrevocabile di noleggio, moltiplicato per il numero dei beni mancanti e/o inutilizzabili. Nel caso di merce restituita in una condizione diversa dall’ottimo stato in cui è stata consegnata o danneggiata o rotta o comunque inutilizzabile per successivi noleggi, il Locatore potrà pretendere, a proprio insindacabile giudizio, il pagamento del costo di ripristino dei beni se possibile o, in alternativa, il prezzo di acquisto come indicato nella proposta irrevocabile di noleggio, fermo il dovere del Locatario di corrispondere il pagamento del prezzo pattuito per il noleggio.
e) L’assenza e/o l’abbandono della verifica in contraddittorio del materiale restituito e/o, in ogni caso, la mancata sottoscrizione del modulo di riconsegna da parte del Locatario, per qualunque causa e/o ragione anche non imputabile allo stesso, comporteranno la decadenza a contraddire con il Locatore in sede di verifica, così come a contestare, per qualunque titolo, ragione e/o causa, nessuna esclusa, le risultanze del modulo di riconsegna. In tal caso, il Locatore avrà quindi il diritto – a suo insindacabile giudizio – di esaminare unilateralmente la merce noleggiata compilando il modulo di riconsegna. Nel caso di merce danneggiata, mancante e/o inutilizzabile, il Locatore comunicherà l’esito della verifica unilaterale inviando al Locatario il modulo di riconsegna.
f) Nel caso di merce danneggiata e/o rotta e/o comunque inutilizzabile per successivi noleggi, il Locatario avrà la facoltà di ritirare le merce indicata dal Locatore nel modulo di riconsegna entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura di vendita, previo pagamento del prezzo di vendita nonché del prezzo pattuito per il noleggio. In mancanza di ritiro della merce danneggiata o rotta nel termine anzidetto, il Locatario autorizza sin d’ora il Locatore a smaltire i beni danneggiati, rinunciando a far valere qualunque difesa, eccezione, domanda e/o contestazione in merito all’obbligo di pagamento del corrispettivo per la vendita ed alla mancata consegna dei beni.
g) In ogni caso, i termini e le modalità di pagamento delle fatture di vendita o di addebito dei costi saranno gli stessi pattuiti per il pagamento delle fatture di noleggio. Resta inteso che, al Locatore è comunque riconosciuto il diritto di incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale a compensazione parziale o totale delle somme dovute, a qualunque titolo, dal Locatario al Locatore.
 
7. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.
a) È fatto divieto al Locatario di sublocare, a titolo gratuito e/o oneroso, la merce noleggiata, se non previa autorizzazione scritta del Locatore.
b) Il Locatario non potrà cedere il contratto di noleggio né in tutto, né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, senza la proposta di noleggio consenso scritto del Locatore.
 
8. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE.
In ogni caso, il Locatario non potrà sollevare alcuna eccezione in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale, a giustificazione del mancato pagamento del corrispettivo dovuto a qualunque titolo, tanto per il noleggio, quanto per la vendita. Pertanto, il Locatario sarà tenuto ad adempiere integralmente alle obbligazioni (a mero titolo esemplificativo, di riconsegna dei beni e di pagamento del corrispettivo del noleggio), salvo poi ripetere tali somme con autonoma azione giudiziaria.
9. RECESSO.
 
Il Locatario potrà recedere dal contratto, a condizione che manifesti la volontà o informi il Locatore con un preavviso di 3 giorni lavorativi prima della data di consegna dei beni oggetto del noleggio. Oltre tale termine, il Locatario potrà richiedere al Locatore un indennizzo per il mancato guadagno subito, corrispondente al 30% del valore della proposta irrevocabile di noleggio a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.
Fuori dall’ipotesi che precede, il Locatario non avrà la possibilità di recedere dal contratto e, pertanto, sarà tenuto al pagamento
dell’intero corrispettivo pattuito nella proposta irrevocabile di noleggio.
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI.
Ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, successive integrazioni e modifiche, le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali, necessari all’espletamento degli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli contabili, fiscali, amministrativi, legali.
 
11. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta all’esclusiva ed inderogabile competenza del foro di Varese.
Il contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.
 
12. DISPOSIZIONI FINALI.
Nessuna modifica potrà essere apportata alle presenti condizioni generali, se non per accordo scritto successivo alla data di conclusione del contratto, pena la nullità delle stesse. La nullità di una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali di contratto, non comporterà comunque l’invalidità dell’intero contratto come neppure della proposta di noleggio, tenuto conto che le condizioni economiche, così come quelle contrattuali, sono state lette, accettate e condivise dal locatario che, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, dichiara di condividerle e di trovarle adeguate.
Il presente contratto, che si compone di n. 3 (tre) pagine, comprendendo gli articoli da n. 1 a n. 12, viene letto approvato e sottoscritto con riferimento a tutte le sue parti.